STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE TURISTICA SENZA FINI DI LUCRO “MANDURIA d’aMARE – APS”

ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 12 del mese di Novembre nell’anno 2024 alle ore 20:00 presso il domicilio del Signor Colluto
Pasquale, in Manduria, 74024 Via str. vec. Com. manduria-oria , 79, si sono riuniti i signori:

  1. COLLUTO PASQUALE nato a Manduria (TA) il 15 ottobre 1976 e residente in Manduria alla via Strada Vecchia per San Cosimo, n. 79, C.F.: CLLPQL76R15E882D 
  1. DAMICIS GIANPAOLO nato a Manduria (TA) il 31 gennaio 1990 e residente in Manduria alla via Felline, n. 6 A, C.F.: DMCGPL90A31E882B 
  1. MODESTI ROSSELLA nata a Bari (BA) il 28 agosto 1976 e residente in Corato (BA), C.F.: M DSRSL76M68A662J 
  1. MANGIULLI LEONARDO GREGORIO nato a Manduria (TA) il 26 maggio 1973 e residente in Manduria alla via Degli Allori, n. 11, C.F.: MNGLRD73E26E882U
  1. SICILIANO ANNAMARIA nata a San Cataldo (CL) il 10 giugno 1960 e residente in Manduria alla via XX Settembre, n. 132, C.F.: SCLNMR6OHSO792M 
  1. AGNUSDEI GIULIO PAOLO nato a Manduria (TA) il 03 maggio 1993 e residente in Lecce alla via Eugenio Maccagnani n. 19, C.F.: GNSGPL93E03E882G 
  1. QUARANTA MARIA ANGELA nata a Torino (TO) il 22 giugno 1975 e residente in Manduria alla via Fellone n. 54, C.F.: QRNMNG75H62L219N 

Tutti cittadini italiani per la costituzione di una associazione di promozione sociale senza fini di lucro.
Con l’accordo unanime dei presenti assume la presidenza della riunione il Signor Colluto Pasquale. Il Presidente, dopo aver raccolto l’accordo unanime dei presenti, chiede alla signora MODESTI ROSSELLA, che accetta, di fungere da segretario dell’assemblea. In seguito, il presidente illustra l’Ordine del giorno.

  1. Costituzione dell’Associazione senza fini di lucro denominata “MANDURIA d’aMARE — APS”
  2. Approvazione dello Statuto;
  3. Assunzione delle cariche sociali e attribuzione dei poteri.

I presenti convengono e stipulano la costituzione di una Associazione senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del codice civile, denominata “Manduria d’aMARE – APS ” con sede legale presso Via Str. Vec. per San Cosimo, 79 in Manduria (TA) presso il domicilio del Presidente. Lo statuto composto da 39 articoli, di cui all’allegato redatto dagli stessi, stabilisce, riassumendo, che l’Associazione non ha scopi di lucro e ha lo scopo di promuovere sistemazioni per vacanzieri, attraverso la creazione di una rete di conoscenza e abilità tra gli associati e gli operatori socioeconomici, condividendo esperienze, promovendo l’aggiornamento costante e il territorio alla formazione continua e la creazione di nuove opportunità d’impiego e impresa. I
presenti costituendi, con votazione palese unanime e

DELIBERANO

  • la costituzione dell’Associazione in data odierna;
  • l’adozione dello Statuto Sociale di cui all’allegato;
  • la denominazione d.ell’ Associazione che viene definita ” MANDURIA d’aMARE – APS “

Vengono eletti con conseguente accettazione delle cariche i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:

  1. COLLUTO PASQUALE
  2. MODESTI ROSSELLA
  3. MANGIULLI LEONARDO GREGORIO

Deliberano che il Consiglio rimanga in carica fino all’ approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2026.

  1. L’ assemblea delibera di delegare il Presidente a compiere tutte le operazioni necessarie e gli adempimenti richiesti per la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto presso gli uffici competenti e gli attribuisce i seguenti poteri: al Presidente, con firma libera e disgiunta, oltre ai poteri come da statuto anche tutti i poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione ivi compresi, a puro titolo esemplificativo e non tassativo, i seguenti:

Acquistare, vendere e permutare beni immobili non registrati;

  • Aprire conti correnti presso qualsiasi banca, istituto di credito ed ufficio postale, girare assegni per l’incasso ed emettere sui conti correnti dell’Associazione, utilizzare con firma libera e disgiunta le disponibilità presso banche, istituti di credito, uffici postali anche allo scoperto, purché entro i limiti dei fidi concessi;
  • Ritirare lettere anche raccomandate ed assicurate, pieghi, valori e plichi;
  • Esigere e compiere qualsiasi operazione su vaglia, libretti e conto correnti postali e su postagiro;
  • Spedire e ritirare merci, colli ed oggetti;
  • Nominare avvocati e procuratori alle liti anche giudizi di revocazione o cassazione.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l’Assemblea alle ore 20:30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

 

Costituzione — Denominazione — Sede — Durata

Art. 1. E’ costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede a Manduria in Via str. Vec. Com. manduria-oria, 79, quale ente del terzo settore, un’ Associazione denominata ” MANDURIA d’aMARE-APS in conformità dell’art. 35de1 D.Lgs 117/2017. L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’inscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituto. Il trasferimento delle sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con Delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento delle sede legale in altre città dovrà dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L’associazione ” MANDURIA d’aMARE-APS ” , più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai’ principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L’associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore.
Ed in particolare persegue le seguenti finalità: si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità cittadina, provinciale e regionale per attuare la promozione di iniziative e progetti di promozione turistica, culturali, educativi e formativi, informazione, sostegno, divulgazione, partecipazione, ricerca ed aggiornamento per il turismo al fine di favorire l’incontro e lo scambio di conoscenza e competenze, all’interno della filiera produttiva legata all’accoglienza nel settore extralberghiero, tra i proprietario gestori di bed & breakfast, affittacamere, immobili destinarsi agli affitti a breve termine, case vacanza, locazioni turistiche, ville, agriturismi, o qualsiasi fattispecie ad essi riconducibili, con requisiti richiesti dalle leggi e normative in materia.

Art. 4. L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

a. Sollecitare lo sviluppo della vita associativa a favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra i soci;
b. Favorire la cultura dell’ospitalità turistica di tipo familiare, legata alla migliore tradizione in Puglia e Italia; c. Fornisce assistenza tecnica, legislativa e fiscale ai soci;
d. Favorire l’incontro tra la domanda di alloggio e le offerte provenienti dai soci;
e. Creare un’organizzazione di tipo federativo in cui convogliare le associazioni ed enti rappresentativi di varie categorie affini, al fine di realizzare reti di soggetti interrelati e sinergici per il raggiungimento degli scopi comuni;
f. Promuovere e organizzare eventi culturali quali manifestazione di settore, sociale, culturali ed economiche, eventi, convegni, fiere, dibattiti, mostre, saloni, seminari, feste, esibizioni, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione;
g- Realizzare iniziative nel settore del Turismo e della Cultura intesa in tutte le sue espressioni;
h. Partecipare a bandi pubblici per progetti riguardanti le finalità dell’Associazione;
i. Rappresentare chi opera nell’accoglienza nel settore extra-alberghiero presso gli organi comunali e regionali, gli altri enti pubblici e privati, con cui si rendono necessari ed opportuni contatti e rapporti;
j. Tutelare i diritti dei soci;
k. Collaborare alla vigilanza sull’osservanza delle leggi vigenti sull’attività di chi opera nell’accoglienza nel settore extra-alberghiero;
I. Promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci quali corsi di aggiornamento e perfezionamento teorici e pratici, anche in collaborazione con istituti culturali, statali, comunali e private al fine di conseguire una professionalità più elevata e specifica, anche utilizzando fondi europei;
m. Favorire, anche in collaborazione con gli enti pubblici e gli operatori del settore, l’incremento del turismo in periodi di minore afflusso e in luoghi di interesse meno conosciuti;
n. Contribuire tramite i propri aderenti alla promozione del turismo nell’interno ambito provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
o. Operare per trasmettere la cura e il rispetto dell’ambiente con particolare attenzione ai fattori inquinanti; considerare l’eco-compatibilità, favorire la raccolta differenziata dei rifiuti;
p. Stipulare convenzioni con soggetti ed enti pubblici e privati ad uso dei soci e dei loro ospiti;
q. Collaborare con esperti o altro personale specializzato estraneo all’associazione per il compimento degli obbiettivi statuari;
r. Sviluppare rapporti di scambio culturale, di ospitalità reciproca tra cittadini delle diverse regioni e delle diverse nazionalità;
s. Ideare, produrre, acquistare e diffondere pubblicazioni, audiovisivi, materiali e programmi multimediali di interesse per soci;
t. Ideare, produrre, partecipare e promuovere tutte le attività editoriali riferibili allo scopo sociale quali pubblicazioni di giornali. Newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico e gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fotografico, informatico ed audiovisiva.;
u. Creare ed utilizzare applicazione web e social per servizi condivisi tra soci e per la promozione di tutte le attività dell’Associazione;
v. Attivare una rete di collaborazione tra privati, enti, associazioni, organizzazioni, cooperative ed imprese operanti con medesimi obbiettivi per favorire la conoscenza, il coordinamento e le sinergie tra soci;
w. Organizzare e gestire strutture che accolgano e promuovano le attività di promozione turistica e dell’accoglienza in ambito extra-alberghiero o della formazione culturale.

Art. 5 Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine di conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L’individuazione di tali attività sarà operata dal consiglio Direttivo con apposita delibera.

SOCI

Art. 7. Possono diventare soci dell’associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione e nel rispetto del Regolamento dell’associazione che sarà approvato dall’assemblea degli associati dopo la costituzione della stessa e con apposita delibera. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale
aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. L’ adesione del socio è annotata nel libro soci.
Art. 9. Il rigetto della domanda di inscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art.10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:
a) per morte;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo
per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
d) per esclusione.
perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti indisciplinati e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell’art. 17 comma 4 dei D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purche’ non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 mensili, previa delibera del consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di
volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Igs. n. 117/2017/, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono inscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli
ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non
hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono
di volta in volta intraprese dall’ associazione.
Art. 14. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di
altra natura, anche dei propri associati, purchè non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento
delle attività d’interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle finalità. In ogni
caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del
numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) l’Organo di controllo, laddove eletto;
d) il Revisore dei conti, laddove eletto.
Tutte le cariche sociali sono elettive.

L’assemblea

Art. 16. L’assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se inscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L’assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

  • almeno una volta all’anno;
  • entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
  • ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
  • quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati;

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Art. 17. L’assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea.

Art. 18. L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  • discute ed approva il bilancio
  • approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
  • definisce il programma generale annuale di attività:
  • procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero
    dei componenti;
  • procede eventualmente all’elezione e alla revoca dei componenti dell’Organo di controllo,
    determinandone previamente il numero di componenti;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legata dei conti;
  • discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale
    regolamento predisposto da Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di
    responsabilità nei loro confronti;
  • ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c)
    di cui all’art. 11;
  • delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal
    Consiglio Direttivo;
  • delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del giorno;
  • delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all’avviso di
convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. E’ possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazioni ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 20. Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutino segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e del Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art.22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’inscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuale limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro nazionale del Terzo settore.
Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione e fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche le vie telefoniche, con solo 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il vice presidente;
  • elegge tra i propri componenti il presidente;
  • elegge il tesoriere e segretario;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
  • individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione;
  • predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione e
    la sua approvazione;
  • predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta
    all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
  • c o n f e r i s c e p r o c u r e g e n e r a l i e s p e c i a l i ;
  • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all’assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi
    sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
    ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita,
ovvero inesistente, indice elezione suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare
consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed ha l’uso Alla firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettività necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 26. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firme libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ll Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L’Organo di controllo

Art.29. Qualora i ricavi dell’associazione superino i limiti indicati dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l’Assemblea legge un Organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabile, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza della finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo. Il componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs.117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Orgnano è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione delle rilevanze di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’Organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo statuto patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.


Art. 32. Le entrate dell’associazione sono costituite da:

a) quote associative degli aderenti;
b) contributi di privati, dello stato, di enti, di organismi internazionali, di istituzione pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) rendite patrimoniali;
f) attività di raccolta fondi;
g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D. Lgs n. 117/17 e s.m., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.


Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni im mobil i e mob ili;
b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
b) donazioni, lasciti o successione;
c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. ‘Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 36. Il consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38. Lo scioglimento dell’associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall’art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L’Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro
eventuali variazioni.

 

Associazione ” Manduria d’aMARE ” — Storia e Mission

E’ un’associazione no profit (dal 2024 Ente del terzo settore) nata dall’iniziativa di poche persone che condividevano la passione per la propria terra e allo stesso tempo i principi del turismo responsabile. Hanno così pensato di creare un’associazione che potesse promuovere questi valori dando uno slancio al turismo locale, ma non solo.

L’associazione organizza iniziative a sfondo sociale, itinerari di turismo su Manduria, iniziative volte alla promozione della consapevolezza del territorio e delle proprie origini, la tutela dell’ambiente e l’integrazione.
L’associazione è aperta a tutti, ovviamente presupposto la condivisione dei principi fondamentali sui quali si basa lo statuto e l’intera attività. Dalla sua fondazione, ” L’Associazione Manduria d’Amare ” conta oggi 30 soci.
Questa è la dimostrazione che la passione e l’impegno, anche e soprattutto in questo caso da parte dei giovani, possono dar vita ad iniziative autonome di valore, in grado di donare il proprio contributo in vari ambiti del sociale.

Mission

Lo scopo principale dell’Associazione è quello di far conoscere le meraviglie che la sua terra ha da offrire, e di farlo con il lieve impatto.

Gli obiettivi dell’Associazione:

  • Promuovere un turismo responsabile che si basi su modelli di consumo e produzione sostenibili, la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico, archeologico, culturale e artistico e contribuisca alla tutela della natura, conservi cultura ed identità delle popolazioni locali del Comune di Manduria;
  • Diffondere una cultura di accoglienza del turista visto come “risorsa” e non come “distruttore” del paesaggio. Il turista responsabile è infatti attento alle usanze della cultura locale e al patrimonio storico-ambientale, interessato verso tutto ciò che è “diverso” ed offre un’occasione di scambio interculturale
    anche per la gente del posto con la quale entra in contatto;
  • Istituire servizi di informazione e assistenza turistica;
  • Promuove l’attività di ogni singolo associato mettendo a disposizione una piattaforma web con l’obbiettivo di incrementare la visibilità;
  • Sostenere pratiche di buon esempio, come attività agricole e artigianali che utilizzano ancora tecniche di lavorazione tradizionali, strutture ricettive e non che impiegano per esempio materiali eco-sostenibili, attività di ristorazione e simili che offrono solo prodotti freschi, locali e possibilmente provenienti da
    agricoltura locali;
  • Essere interlocutore preferenziali con i vari player pubblici e privati del territorio comunale e regionale, portavoce delle esigenze espresse dai soci con l’obbiettivo di promuovere lo sviluppo turistico della citta;
  • Facilitare l’integrazione, non solo del turista che visita questi luoghi con gli attori ospitanti, ma anche la buona convivenza tra gli abitanti, anch’essi di diverse origini e culture;
  • Stimolare, nel turista come negli abitanti, la consapevolezza del territorio, del suo patrimonio storico-culturale e paesaggistico, proponendo iniziative per diffondere la conoscenza di beni storico-artistici e di tradizioni quali antichi mestieri o prodotti tipici;
  • Sensibilizzare anche i più piccoli a tutti questi principi (turismo responsabile, integrazione e tutela dell’ambiente), per renderli dei fruitori responsabili e consapevoli del proprio territorio e dei luoghi che visiteranno, attraverso attività didattiche, incontri e laboratori.

Strategie

Le strategie scelte per poter raggiungere gli obiettivi preposti sono:

  • Collaborare con istituzioni pubbliche, associazioni, soggetti privati, organizzazioni analoghe e con agenzie turistiche che perseguono gli stessi scopi;
  • Tenere conferenze, seminari, corsi di formazione;
  • Promuovere la cultura del viaggio attraverso eventi quali mostre, rassegne cinematografiche, musicali, eno-gastronomiche, presentazioni di libri ed incontri con gli autori;
  • Proporre viaggi e soggiorni turistici;
  • Promuovere il turismo culturale come occasione per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e naturale dei diversi territori ed operare per la sua conservazione;
  • Proporre percorsi didattici di turismo responsabile alle scuole;
  • Raggiungere tutti quegli accordi, a carattere commerciale e non, atti a garantire l’economia e la funzionalità dell’Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
  • Dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
  • Partecipare a bandi e concorsi nell’ambito del sociale, volontariato o turismo per poter ottenere fondi che sostengano l’attività dell’Associazione.